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Il Presidente dell'Assemblea
Visto l'articolo 30 dello Statuto;
Visto l'art. 2 del Regolamento per l'esercizio
delle funzioni del difensore Civico approvato con deliberazione
di assemblea n. 7 in data 21.06.02;
Vista altresì la deliberazione di assemblea
n. 21 in data 18/10/02
Rende noto
Che l'Assemblea della Comunità Montana
di Valle Camonica ha provveduto alla nomina del
DIFENSORE CIVICO
Tutore e garante dei diritti del cittadino
nella persona della dott.ssa Maria Elena Minici.
L'attivazione del servizio è prevista
a decorrere dal 01/01/2003 con orario di ricevimento presso
la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in
Breno il martedì dalle ore 10 alle ore 12. Il recapito
telefonico è il seguente: 0364/324011.
L'e-mail è: difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
Di seguito sono riportate le finalità e le modalità
di accesso ai servizi del Difensore Civico.
GLI INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO SONO GRATUITI.
Breno,
Il Presidente dell'Assemblea
(avv. Gerardo Milani)
Art. 4
Istituzione? Finalità
1. Lo Statuto, con l'istituzione del Difensore
Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati
dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:
- a) da coloro che risiedono stabilmente o
dimorano abitualmente nei Comuni della Comunità Montana;
- b) da coloro che, pur non trovandosi nelle
condizioni di cui alla lettera a), prestano attività
professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono
aziende industriali, artigianali e smerciali nel territorio
della Comunità Montana;
- c) dalle associazioni di partecipazione
popolare;
- d) dalle organizzazioni del volontariato
riconosciute ai sensi di legge;
- e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano
categorie di cittadini che hanno particolari necessità
di tutela.
3. Gli interventi previsti nel presente regolamento
possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri
od apolidi, residenti in uno dei Comuni della Comunità
Montana per i quali ricorrono le condizioni previste alle
lettere a) e b) del precedente comma.
4. L'intervento del Difensore Civico non può essere
richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 10.
Art. 10
Limitazione degli interventi
1. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
- a) gli Amministratori in carica per l'esercizio
della propria amministrazione, fatta salva l'attività
della richiesta di controllo delle deliberazioni in base
alla previsione di cui all'art. 127 del D. Lgs. 18.8.2000
n. 267;
- b) le pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario / Direttore della Comunità
Montana, i Segretari Comunali per le attività delle
proprie amministrazioni;
- d) i revisori dei conti degli enti per le
attività delle amministrazioni per cui lavorano;
- e) i dipendenti della Comunità Montana,
delle Amministrazioni Comunali e delle istituzioni, aziende,
enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 8, per
far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di
lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli
sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività
lavorativa.
2. Non appartengono alla competenza del Difensore
Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte
nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art.
8, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi,
da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo,
i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti
o convenzioni.
Art. 8
Funzioni
1. Il Difensore Civico provvede, nei limiti
e secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo
Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale
dei diritti soggettivi e degli interessi dei soggetti previsti
dal secondo comma dell'art. 4.
2. II Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti
dell'attività delle Amministrazioni della Comunità
Montana e dei Comuni convenzionati, dei loro uffici e servizi,
delle istituzioni, aziende ed enti da esse dipendenti, dei
consorzi ed attività convenzionate ai quali la Comunità
Montana ed i Comuni convenzionati partecipano, dei concessionari
dei servizi, delle società che gestiscono pubblici
servizi nell'ambito del territorio della Comunità Montana,
soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica
Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 del
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti
di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi
di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni,
carenze, omissioni, illegittimità nell'attività
dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo
rispetto dei principi di legalità, di buon andamento,
efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa,
con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione
dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore Civico può intervenire relativamente
ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi
giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività
in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle
stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Difensore Civico esercita le pubbliche funzioni amministrative
disciplinate dall'art. 11 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed
è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico
ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
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