Il Presidente dell'Assemblea

Visto l'articolo 30 dello Statuto;

Visto l'art. 2 del Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore Civico approvato con deliberazione di assemblea n. 7 in data 21.06.02;

Vista altresì la deliberazione di assemblea n. 21 in data 18/10/02

Rende noto

Che l'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha provveduto alla nomina del

DIFENSORE CIVICO
Tutore e garante dei diritti del cittadino

nella persona della dott.ssa Maria Elena Minici.

L'attivazione del servizio è prevista a decorrere dal 01/01/2003 con orario di ricevimento presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in Breno il martedì dalle ore 10 alle ore 12. Il recapito telefonico è il seguente: 0364/324011.
L'e-mail è: difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
Di seguito sono riportate le finalità e le modalità di accesso ai servizi del Difensore Civico.
GLI INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO SONO GRATUITI.

Breno,

Il Presidente dell'Assemblea
(avv. Gerardo Milani)

Art. 4
Istituzione? Finalità

1. Lo Statuto, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:

  • a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nei Comuni della Comunità Montana;
  • b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e smerciali nel territorio della Comunità Montana;
  • c) dalle associazioni di partecipazione popolare;
  • d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
  • e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

3. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in uno dei Comuni della Comunità Montana per i quali ricorrono le condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma.
4. L'intervento del Difensore Civico non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 10.

Art. 10
Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico:

  • a) gli Amministratori in carica per l'esercizio della propria amministrazione, fatta salva l'attività della richiesta di controllo delle deliberazioni in base alla previsione di cui all'art. 127 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
  • b) le pubbliche amministrazioni;
  • c) il Segretario / Direttore della Comunità Montana, i Segretari Comunali per le attività delle proprie amministrazioni;
  • d) i revisori dei conti degli enti per le attività delle amministrazioni per cui lavorano;
  • e) i dipendenti della Comunità Montana, delle Amministrazioni Comunali e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 8, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 8, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 8
Funzioni

1. Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4.
2. II Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività delle Amministrazioni della Comunità Montana e dei Comuni convenzionati, dei loro uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti da esse dipendenti, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali la Comunità Montana ed i Comuni convenzionati partecipano, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono pubblici servizi nell'ambito del territorio della Comunità Montana, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore Civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Difensore Civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

 
   
   
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